REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI CALCIO, DI RUGBY DI PROPRIETA’
COMUNALE.
DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale n.5 del 29/01/1994
DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale n.151 del 22/12/1999
1) OGGETTO
Oggetto
del presente regolamento è l’uso dei campi sportivi e relative
attrezzature fisse, comprese in spazi di proprietà comunale, da parte
delle società sportive. Detti campi, le attrezzature e tutte le
strutture annesse sono parte integrante del patrimonio comunale e
possono essere destinati all’uso disciplinato dal presente
regolamento in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
2)
USO DEGLI IMPIANTI
Il
campo viene concesso alla Società capofila iscritta alla FIGC o ad
altra federazione affiliata al CONI munita di regolare partita I.V.A..
Per la gestione del campo sarà data preferenza alla Società sportiva
che curi un proprio settore giovanile e che partecipi annualmente ad
almeno due campionati giovanili organizzati dalla Federazione di
appartenenza. L’attività della Società capofila e delle altre
società abilitate ad utilizzare l’impianto deve comunque essere
compatibile con la struttura e con l’impianto stesso. Alle strutture
non possono essere apportate modifiche di qualsiasi natura senza
preventiva autorizzazione deliberata dalla Giunta Municipale, sentiti
gli uffici competenti.
3)
CONSISTENZA, STATO DEL CAMPO E DELLE STRUTTURE. DURATA DELLA
CONCESSIONE
La
gestione dell’impianto viene affidata con apposita convenzione da
approvarsi dalla Giunta Municipale secondo lo schema allegato al
presente regolamento, ad una società capofila designata previo
accordo di tutte le società che utilizzano l’impianto medesimo.
Il
Comune provvederà alla redazione di una relazione tecnica dalla quale
risulti la consistenza e lo stato attuale dell’impianto oggetto
della convenzione comprensivo di campo e strutture accessorie.
Detta
relazione farà parte integrante della convenzione. La durata della
concessione in uso e dell’affidamento di gestione é ridotta da anni
cinque ad anni tre.
4)
ONERI A CARICO DEL COMUNE
E’
a carico deI Comune la riparazione di quanto esclusivamente
danneggiato da eccezionali eventi atmosferici, fatto salvo quanto
detto al 2° comma dell’art. 5.
5)
AGIBILITA’ DEGLI IMPIANTI
E’
obbligo dei Comune la fornitura di requisiti minimi per l’agibilità
del solo campo sportivo, decidendo prima della concessione d’uso
dell’impianto medesimo, per ogni singolo caso, in maniera
dettagliata, il tipo ed i limiti ed il tempo di esecuzione delle
eventuali opere da eseguire, con la facoltà di limitare, se
necessario, l’uso delle strutture accessorie.
Qualora
le società affidatarie venissero autorizzate a svolgere detti
interventi per conto dell’ente, questi ultimi verranno
preventivamente approvati con apposito provvedimento della Giunta
Municipale in cui verranno specificati, i tempi, i costi, le modalità
di esecuzione dei lavori, i rimborsi a carico dei Comune, rimanendo
comunque tutte le opere di proprietà comunale.
6)
ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ O DELLA SOCIETA’ CAPOFILA PER LA
GESTIONE.
Sono
a carico delle Società capofila:
a) la manutenzione ordinaria del
campo, del manto erboso, delle strutture e delle attrezzature annesse
all’impianto; la manutenzione delle recinzioni e dei relativi
supporti, degli accessori e degli impianti;
b) la conduzione degli impianti
termici e di produzione dell’acqua calda, con obbligo di controllo
da parte di ditta autorizzata ai sensi di legge e con rilascio della
relativa dichiarazione di intervento;
c) la sorveglianza e la custodia
del campo, compresa la determinazione degli orari di utilizzo
dell’impianto da parte delle società interessate allo stesso. In
caso di contrasti, gli stessi andranno sottoposti all’Ufficio Sport
del Comune che dirimerà le questioni facendo ricorso al coordinamento
degli orari e delle disponibilità dei vari campi di proprietà
comunale;
d) la segnatura a calce del
campo, prima delle gare;
e) tutte le utenze relative ai
consumi energetici saranno volturate e poste completamente a carico
della società capofila, intestataria del presente atto, entro e non
oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
In caso di inadempienza la convenzione potrà essere
risolta.
L’Ufficio Lavori pubblici del Comune prima dell’inizio
di ogni stagione sportiva effettuerà un sopralluogo per verificare se
l’ordinaria manutenzione e le prescrizioni sopra specificate siano
state effettivamente eseguite dalla Società concessionaria.
7) TARIFFE
L’uso
dell’impianto verrà garantito dalla Società concessionaria a tutte
le società sportive e dilettantistiche che ne facciano richiesta,
dietro pagamento delle sole spese vive. Le tariffe saranno stabilite,
annualmente dalla Giunta Municipale previa richiesta della società
concessionaria che gestisce l’impianto corredata di una relazione
indicante i costi di gestione sostenuti nel precedente esercizio
regolarmente documentati.
I relativi proventi sono devoluti alla società che gestisce l’impianto.
8)
PUBBLICITA’
Il Comune cede alla società concessionaria tutti i diritti relativi alla
gestione della pubblicità acustica e visiva interna al campo per
tutta la durata della convenzione fatta salva quella pubblicità
proposta dalla Amministrazione Comunale tramite propri organismi e/o
società di competenza.
La società concessionaria sarà comunque tenuta al pagamento delle tasse
dovute per la pubblicità.
9)
RISERVA
L ‘Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare controlli e
sopralluoghi sull’ impianto in oggetto. Nel caso in cui da detti
controlli possa ravvisarsi un uso indiscriminato del bene atto a
danneggiare la struttura, o un uso contrario allo scopo destinato,
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la convenzione.
10)
OBBLIGHI ASSICURATIVI
La Società concessionarie della gestione dell’impianto dovrà essere
titolare di polizza assicurativa per Euro 1.032.914,00 per responsabilità
civile verso terzi che frequentino l’impianto e di polizza
fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali di cui alla
presente convenzione per l’importo di Euro 15.495,00.
11)
UTILIZZO
Il Comune si riserva l’utilizzo del campo in occasione di manifestazioni
di pubblico interesse compatibilmente con gli impegni assunti e
programmati dalla società concessionaria con l’obbligo di garantire
lo stato di conservazione del campo a del manto erboso in particolare.
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