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STATUTO COMITATO DI QUARTIERE 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 de 6.08.98

 

ART.1
DENOMINAZIONE E CONFINI

 È costituito il Comitato di Quartiere……………….........................................…………

Avente i seguenti confini:

a est…………………………………………………………………………………..

a ovest………………………………………………………………………………..

a nord…………………………………………………………………………………

a sud………………………………………………………………………………….

il quartiere può essere articolato in zone.

ART.2
FINALITÁ

Il comitato è apartitico; non ha alcuno scopo di lucro; è fondato unicamente sulla attività gratuita da parte del cittadino residente.

Sulla base dei principi espressi dalla Legge N. 142/90, richiamati nello statuto comunale, il comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale attraverso:

  • l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
  • il confronto con gli organi elettivi del comune;
  • la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;

  • la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;

  • la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
  • il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
  • il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Per gli scopi suddetti, il comitato potrà chiedere e gestire contributi di privati e di enti.

Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti.

Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del comitato.

ART.3
APPARTENENTI

Fanno parte del comitato tutti i residenti nel quartiere indipendentemente da sesso, cittadinanza, razza o religione.

ART.4
ORGANI

Sono organi istituzionali:

  • il consiglio direttivo
  • il presidente;
  • il segretario;
  • il tesoriere;
  • l’assemblea di quartiere;

ART.5
INCOMPATIBILITÁ

Non possono essere nominati consiglieri :

- i parlamentari; gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e comunali; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti; i componenti designati dall’Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Chi intenda candidarsi alle elezioni deve rassegnare immediatamente le dimissioni dal consiglio direttivo.

Nella seduta di insediamento il consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.

 ART.6
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di quartiere. Si riunisce di regola una volta al mese. Si compone di massimo 15 consiglieri e comunque in numero dispari. L’assemblea stabilisce il numero dei consiglieri. I consiglieri decadono qualora:

  • sopravvengano condizioni di incompatibilità;
  • nel caso di tre assenze ingiustificate consecutive;
  • per causa di forza maggiore;
  • per dimissioni volontarie.

Il consigliere uscente è sostituito dal consiglio direttivo con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il consiglio direttivo può procedere mediante l’istituto della cooptazione. Elettori sono i residenti del quartiere che abbiano compiuto il 16° anno di età. Requisito essenziale per la nomina a consigliere è la residenza nel quartiere e la maggiore età. L’elezione del consiglio direttivo viene effettuata dall’assemblea sulla base di un’unica lista aperta a tutte le candidature. In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, le funzioni dello stesso vengono sospese, restando al Presidente (o vice Presidente) il compito di svolgere le attività di normale amministrazioni fino alla nomina di un nuovo consiglio. Il consiglio è convocato dal Presidente; in caso di suo momentaneo impedimento può essere convocato dal vice Presidente. Per la validità della seduta del consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Il consiglio direttivo è convocato tramite lettera spedita o recapitata a mano, o via fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza almeno 2 giorni prima, anche telefonicamente. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione. L’assemblea, in deroga, può decidere che le riunioni avvengano in giorni fissi. I consiglio direttivo appena eletto nomina, nel corso della prima seduta, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e procede all’assegnazione di altri eventuali incarichi. Almeno 20 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere l’inserimento nell’ordine del giorno del consiglio direttivo di uno specifico argomento che deve essere indicato nella richiesta recante firme autografe, complete di generalità. Almeno un terzo dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio direttivo, indicando l’argomento.

Art.7
IL PRESIDENTE – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

Il Presidente è il rappresentante del consiglio direttivo, convoca e presiede il direttivo e l’assemblea e ne garantisce l’esercizio delle funzioni. Il Segretario redige su apposito registro i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti del comitato, nonché il materiale previo inventario. Il Tesoriere prepara il rendiconto finanziario annuale, tiene i registri e la cassa e cura i pagamenti autorizzati dal consiglio.

 Art.8
L’ASSEMBLEA

Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini residenti o operanti del quartiere. Sono convocate dal Presidente con pubblico manifesto o avviso. Debbono essere convocate almeno una volta all’anno per discutere la relazione del Presidente e le linee programmatiche e per l’illustrazione del rendiconto finanziario annuale. Almeno 100 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere la convocazione dell’assemblea per la discussione di specifici argomenti che devono essere indicati nella richiesta recante le firme autografe, con indicazione della residenza e del luogo e data di nascita.

Art.9
RINNOVO DEGLI ORGANI

Venti giorni prima dello scadere del triennio il consiglio uscente indirà l’assemblea per il rinnovo degli organi, mediante tutte le possibili forme di comunicazione (manifesti, locandine, volantini, mass-media). I candidati, residenti nel quartiere e maggiorenni, dovranno far pervenire la candidatura ai consiglieri uscenti, secondo le modalità indicate dall’assemblea, che avrà anche il compito di disciplinare le votazioni. Le votazioni si svolgeranno secondo le indicazioni dell’assemblea e saranno valide esclusivamente con il quorum del 10% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, dovranno essere indette nuove elezioni entro 15 giorni.

Art.10
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, allo Statuto Comunale ed alle norme vigenti in materia di comitati di quartiere.

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