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STATUTO COMITATO
DI QUARTIERE
Deliberazione del
Consiglio comunale n. 88 de 6.08.98
ART.1
DENOMINAZIONE E CONFINI
È costituito il Comitato di
Quartiere
.........................................
Avente i seguenti confini:
a
est
..
a
ovest
..
a
nord
a
sud
.
il quartiere può essere articolato in zone.
ART.2
FINALITÁ
Il comitato è apartitico; non ha alcuno scopo di lucro; è fondato
unicamente sulla attività gratuita da parte del cittadino residente.
Sulla base dei principi espressi dalla Legge N. 142/90, richiamati
nello statuto comunale, il comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini
allAmministrazione locale attraverso:
- lapprofondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del
quartiere;
- il confronto con gli organi elettivi del comune;
-
la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani,
ambientali, socio-sanitari e culturali;
-
la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani,
ambientali, socio-sanitari e culturali;
- la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni
scolastiche, lassistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la
sicurezza sociale, la tutela dellambiente, il verde, gli impianti sportivi del
quartiere;
- il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
- il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare linteresse della pubblica
opinione sui problemi principali del quartiere.
Per gli scopi suddetti, il comitato potrà chiedere e gestire
contributi di privati e di enti.
Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti.
Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le
finalità del comitato.
ART.3
APPARTENENTI
Fanno parte del comitato tutti i residenti nel quartiere
indipendentemente da sesso, cittadinanza, razza o religione.
ART.4
ORGANI
Sono organi istituzionali:
- il consiglio direttivo
- il presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- lassemblea di quartiere;
ART.5
INCOMPATIBILITÁ
Non possono essere nominati consiglieri :
- i parlamentari; gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali
e comunali; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità
di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti
politici nazionali e locali comunque riconosciuti; i componenti designati
dallAmministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o
da questo unitamente ad altri enti locali.
Chi intenda candidarsi alle elezioni deve rassegnare immediatamente le
dimissioni dal consiglio direttivo.
Nella seduta di insediamento il consiglio direttivo dichiara le
eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.
ART.6
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed
esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di quartiere. Si riunisce di
regola una volta al mese. Si compone di massimo 15 consiglieri e comunque in numero
dispari. Lassemblea stabilisce il numero dei consiglieri. I consiglieri decadono
qualora:
- sopravvengano condizioni di incompatibilità;
- nel caso di tre assenze ingiustificate consecutive;
- per causa di forza maggiore;
- per dimissioni volontarie.
Il consigliere uscente è sostituito dal consiglio
direttivo con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il consiglio direttivo
può procedere mediante listituto della cooptazione. Elettori sono i residenti del
quartiere che abbiano compiuto il 16° anno di età. Requisito essenziale per la nomina a
consigliere è la residenza nel quartiere e la maggiore età. Lelezione del
consiglio direttivo viene effettuata dallassemblea sulla base di ununica lista
aperta a tutte le candidature. In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei
consiglieri, le funzioni dello stesso vengono sospese, restando al Presidente (o vice
Presidente) il compito di svolgere le attività di normale amministrazioni fino alla
nomina di un nuovo consiglio. Il consiglio è convocato dal Presidente; in caso di suo
momentaneo impedimento può essere convocato dal vice Presidente. Per la validità della
seduta del consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei
consiglieri. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
dei consiglieri presenti. Il consiglio direttivo è convocato tramite lettera spedita o
recapitata a mano, o via fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza
almeno 2 giorni prima, anche telefonicamente. La convocazione deve contenere lordine
del giorno, la data, il luogo e lora della riunione. Lassemblea, in deroga,
può decidere che le riunioni avvengano in giorni fissi. I consiglio direttivo appena
eletto nomina, nel corso della prima seduta, il Presidente, il vice Presidente, il
Segretario, il Tesoriere e procede allassegnazione di altri eventuali incarichi.
Almeno 20 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere linserimento
nellordine del giorno del consiglio direttivo di uno specifico argomento che deve
essere indicato nella richiesta recante firme autografe, complete di generalità. Almeno
un terzo dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio direttivo,
indicando largomento.
Art.7
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO IL TESORIERE
Il Presidente è il rappresentante del consiglio
direttivo, convoca e presiede il direttivo e lassemblea e ne garantisce
lesercizio delle funzioni. Il Segretario redige su apposito registro i verbali delle
riunioni del consiglio direttivo e dellassemblea; lo stesso custodisce gli atti e i
documenti del comitato, nonché il materiale previo inventario. Il Tesoriere prepara il
rendiconto finanziario annuale, tiene i registri e la cassa e cura i pagamenti autorizzati
dal consiglio.
Art.8
LASSEMBLEA
Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini
residenti o operanti del quartiere. Sono convocate dal Presidente con pubblico manifesto o
avviso. Debbono essere convocate almeno una volta allanno per discutere la relazione
del Presidente e le linee programmatiche e per lillustrazione del rendiconto
finanziario annuale. Almeno 100 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere la
convocazione dellassemblea per la discussione di specifici argomenti che devono
essere indicati nella richiesta recante le firme autografe, con indicazione della
residenza e del luogo e data di nascita.
Art.9
RINNOVO DEGLI ORGANI
Venti giorni prima dello scadere del triennio il
consiglio uscente indirà lassemblea per il rinnovo degli organi, mediante tutte le
possibili forme di comunicazione (manifesti, locandine, volantini, mass-media). I
candidati, residenti nel quartiere e maggiorenni, dovranno far pervenire la candidatura ai
consiglieri uscenti, secondo le modalità indicate dallassemblea, che avrà anche il
compito di disciplinare le votazioni. Le votazioni si svolgeranno secondo le indicazioni
dellassemblea e saranno valide esclusivamente con il quorum del 10% degli aventi
diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, dovranno essere indette
nuove elezioni entro 15 giorni.
Art.10
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente
statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, allo Statuto Comunale ed alle norme
vigenti in materia di comitati di quartiere.
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