REGOLAMENTO COMUNALE
COMITATI DI
QUARTIERE
Deliberazione del Consiglio
comunale n. 18 del 28.02.2000
Il presente regolamento disciplina i rapporti
fra lAmministrazione Comunale ed i Comitati di Quartiere conseguenti al
riconoscimento dello statuto unico degli stessi approvato in commissione di bilancio il 4
giugno 1998 e dal Consiglio Comunale con delibera n.88 del 06/08/1998 esecutiva dal
07/09/1998.
ART.1
Il Comune riconosce lattuale
suddivisione del territorio comunale in numero di 15 zone denominate "quartieri"
come da planimetria allegata e così nominativamente individuate:
01 SAN FILIPPO NERI
02 MARINA
03 PAESE ALTO
04 PONTE ROTTO
05 ALBULA CENTRO
06 S. ANTONIO
07 MARINA DI SOTTO
08 SANTA LUCIA
09 RAGNOLA
10 MARE
11 PORTO DASCOLI CENTRO
12 SENTINA
13 AGRARIA
14 SALARIA
15 FOSSO DEI GALLI
Il numero dei comitati di quartiere e i
confini vengono variati, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Comitati,
dal Consiglio Comunale.
ART.2
La Conferenza dei Comitati di Quartiere è
composta dai Presidenti dei Comitati.
ART.3
Il Comune riconosce ai quartieri "il
ruolo primario di promuovere la partecipazione attiva della collettività nel governo
della città attraverso:
-
lapprofondimento dei problemi e miglioramento delle
condizioni di vita del quartiere attraverso lazione proposta in ordine alla gestione
pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;
-
la competenza a promuovere iniziative per migliorare e
qualificare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, lassistenza sociale,
i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela
dellambiente, il verde, larredo urbano, gli impianti sportivi;
-
la possibilità di provvedere direttamente o attraverso le
Associazioni aventi sede nel quartiere, allo svolgimento di manifestazioni
dinteresse collettivo;
Il Comune riconosce quale interlocutore
diretto e privilegiato degli organi elettivi e amministrativi del Comune il Consiglio
Direttivo del comitato di quartiere e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è il
portavoce.
ART.4
Il Comune prevede in appositi capitoli del
proprio bilancio:
-
un fondo da destinare ai comitati di quartiere per favorire e
promuovere la realizzazione di cui allart.3. La Conferenza dei Presidenti dei
Comitati di Quartiere ha il compito di programmare annualmente lutilizzo del fondo
stesso;
-
spese delegate: piccole manutenzioni e pronti interventi per
la sicurezza del cittadino disciplinati da apposita convenzione tra lamministrazione
comunale e il singolo Comitato di Quartiere. Per piccole manutenzioni e pronti interventi
sintende, a titolo esemplificativo:
-
ripristino di targhe, insegne, numeri civici;
-
pulizia dei muri da scritte e graffiti;
-
sostituzione lampadine;
-
ripristino di mattonelle, sampietrini o altro materiale su vie
o marciapiedi;
-
manutenzione delle piccole fontane;
-
segnalazioni sui marciapiedi e interventi per agevolare i
portatori di handicap;
-
sgombro dai marciapiedi da materiali ingombranti;
-
manutenzione delle ringhiere pubbliche dei ponti, ecc..
-
manutenzione delle panchine in genere.
I criteri di riparto delle somme impiegate
dallAmministrazione comunale per gli interventi di cui al precedente punto b)
saranno decisi dal Comitato di Coordinamento dei quartieri, salvo che il primo anno, in
quanto le somme saranno stabilite in maniera paritaria dallAmministrazione Comunale.
-
spese per manifestazioni: le iniziative proposte dai comitati
caratterizzanti il quartiere, direttamente o tramite le associazioni indicate
dai medesimi, hanno la priorità rispetto a quelle proposte da altre associazioni o
privati nella concessione dei contributi da parte dellAmministrazione Comunale;
-
ai Comitati di Quartiere viene delegata la competenza a
proporre soluzioni idonee per larredo urbano confacenti alle caratteristiche del
quartiere e la gestione dello stesso.
ART.5
Al fine di favorire la democrazia partecipata
tra i cittadini del Quartiere, lAmministrazione simpegna a:
-
assicurare la divulgazione delle assemblee e delle votazioni
in tutte le forme;
-
assicurare uno spazio informativo sul Bollettino Ufficiale
Municipale riservato ai Comitati di Quartiere;
-
assicurare la presenza dei dirigenti, funzionari e assessori
in occasione di incontri e assemblee promossi dai Comitati di Quartiere su argomenti
dinteresse pubblico;
-
favorire lutilizzo del sistema informativo e i
collegamenti telematici da parte dei Comuni.
ART.6
LAmministrazione assicura
listituzione di un Ufficio per i rapporti con i Comitati di Quartiere dotato di
idoneo personale, nonché una idonea sede per il funzionamento della Conferenza dei
Comitati di Quartieri.
ART.7
PARTECIPAZIONE ALLATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
I Presidenti dei Comitati di Quartiere devono
essere invitati al Consiglio Comunale con invio dellordine del giorno
I Presidenti o loro delegati devono essere
invitati, con diritto di parola, alle Commissioni consiliari quando vengono trattati
argomenti che interessano il singolo quartiere attinenti le problematiche del territorio,
della viabilità, dei rifiuti e dellinquinamento, dei parcheggi, delle aree verdi,
delle manifestazioni culturali e tradizionali-popolari, dei servizi sociali a
assistenziali, della scuola e degli asili. Sarà facoltà del Presidente della Commissione
acquisire preventivamente il parere della Conferenza dei presidenti dei Comitati di
Quartieri.
La documentazione inerente: gli atti del
Consiglio Comunale, gli studi commissionati dallEnte comunale, i piani di intervento
sulle strutture pubbliche, le convenzioni con Enti ed Associazioni e quantaltro
consentito dalla legge, deve essere messa a disposizione gratuitamente dei Presidenti dei
Comitati di Quartiere su richiesta scritta e motivata in carta semplice relativa al
singolo quartiere.
I Comitati di Quartiere trasmettono gli
inviti delle Assemblee e degli incontri aperti con i cittadini allufficio per i
rapporti con i Comitati presso lAmministrazione comunale al quale compete la
divulgazione a mezzo affissione in bacheca.
ART.8
Nella elezione del Comitato di Quartiere, i
candidati dovranno essere almeno 1/3 eccedente il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo.
ART.9
NORMA FINALE
I Comitati di quartiere dovranno improntare
la propria attività allo spirito e nel rispetto delle disposizioni contenute nello
statuto dei comitati di quartiere approvato con delibera consiliare n.88/98 e nel presente
regolamento.
Ove il comitato di quartiere violi le
suddette disposizioni o operi in difformità, perderà i benefici e le prerogative
previsti dai suddetti atti.
La contestazione delle violazioni è
istituita dallufficio per i rapporti con i comitati di quartiere di cui
allart.6 che precede, direttamente o su sollecitazione della Conferenza dei
Presidenti.
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