Benvenuto! Oggi è

Mail | Chat | Forum | Mappa del Sito | Credits   

   Home  I regolamenti Settore Affari Generali

spazio.gif (41 byte)

REGOLAMENTO COMUNALE COMITATI DI QUARTIERE
Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.02.2000

Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l’Amministrazione Comunale ed i Comitati di Quartiere conseguenti al riconoscimento dello statuto unico degli stessi approvato in commissione di bilancio il 4 giugno 1998 e dal Consiglio Comunale con delibera n.88 del 06/08/1998 esecutiva dal 07/09/1998.

ART.1


Il Comune riconosce l’attuale suddivisione del territorio comunale in numero di 15 zone denominate "quartieri" come da planimetria allegata e così nominativamente individuate:

01 – SAN FILIPPO NERI
02 – MARINA
03 – PAESE ALTO
04 – PONTE ROTTO
05 – ALBULA CENTRO
06 – S. ANTONIO
07 – MARINA DI SOTTO
08 – SANTA LUCIA
09 – RAGNOLA
10 – MARE
11 – PORTO D’ASCOLI CENTRO
12 – SENTINA
13 – AGRARIA
14 – SALARIA
15 – FOSSO DEI GALLI

Il numero dei comitati di quartiere e i confini vengono variati, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Comitati, dal Consiglio Comunale.

ART.2

La Conferenza dei Comitati di Quartiere è composta dai Presidenti dei Comitati.

 ART.3

Il Comune riconosce ai quartieri "il ruolo primario di promuovere la partecipazione attiva della collettività nel governo della città attraverso:

  1. l’approfondimento dei problemi e miglioramento delle condizioni di vita del quartiere attraverso l’azione proposta in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;

  2. la competenza a promuovere iniziative per migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, l’arredo urbano, gli impianti sportivi;

  3. la possibilità di provvedere direttamente o attraverso le Associazioni aventi sede nel quartiere, allo svolgimento di manifestazioni d’interesse collettivo;

Il Comune riconosce quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi elettivi e amministrativi del Comune il Consiglio Direttivo del comitato di quartiere e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è il portavoce.

 ART.4

Il Comune prevede in appositi capitoli del proprio bilancio:

  1. un fondo da destinare ai comitati di quartiere per favorire e promuovere la realizzazione di cui all’art.3. La Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere ha il compito di programmare annualmente l’utilizzo del fondo stesso;

  2. spese delegate: piccole manutenzioni e pronti interventi per la sicurezza del cittadino disciplinati da apposita convenzione tra l’amministrazione comunale e il singolo Comitato di Quartiere. Per piccole manutenzioni e pronti interventi s’intende, a titolo esemplificativo:

  • ripristino di targhe, insegne, numeri civici;

  • pulizia dei muri da scritte e graffiti;

  • sostituzione lampadine;

  • ripristino di mattonelle, sampietrini o altro materiale su vie o marciapiedi;

  • manutenzione delle piccole fontane;

  • segnalazioni sui marciapiedi e interventi per agevolare i portatori di handicap;

  • sgombro dai marciapiedi da materiali ingombranti;

  • manutenzione delle ringhiere pubbliche dei ponti, ecc..

  • manutenzione delle panchine in genere.

I criteri di riparto delle somme impiegate dall’Amministrazione comunale per gli interventi di cui al precedente punto b) saranno decisi dal Comitato di Coordinamento dei quartieri, salvo che il primo anno, in quanto le somme saranno stabilite in maniera paritaria dall’Amministrazione Comunale.

  1. spese per manifestazioni: le iniziative proposte dai comitati caratterizzanti il quartiere, direttamente o tramite le associazioni   indicate dai medesimi, hanno la priorità rispetto a quelle proposte da altre associazioni o privati nella concessione dei contributi da parte dell’Amministrazione Comunale;

  2. ai Comitati di Quartiere viene delegata la competenza a proporre soluzioni idonee per l’arredo urbano confacenti alle caratteristiche del quartiere e la gestione dello stesso.

 ART.5

Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini del Quartiere, l’Amministrazione s’impegna a:

  • assicurare la divulgazione delle assemblee e delle votazioni in tutte le forme;

  • assicurare uno spazio informativo sul Bollettino Ufficiale Municipale riservato ai Comitati di Quartiere;

  • assicurare la presenza dei dirigenti, funzionari e assessori in occasione di incontri e assemblee promossi dai Comitati di Quartiere su argomenti d’interesse pubblico;

  • favorire l’utilizzo del sistema informativo e i collegamenti telematici da parte dei Comuni.

 ART.6

L’Amministrazione assicura l’istituzione di un Ufficio per i rapporti con i Comitati di Quartiere dotato di idoneo personale, nonché una idonea sede per il funzionamento della Conferenza dei Comitati di Quartieri.

 ART.7

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

I Presidenti dei Comitati di Quartiere devono essere invitati al Consiglio Comunale con invio dell’ordine del giorno

I Presidenti o loro delegati devono essere invitati, con diritto di parola, alle Commissioni consiliari quando vengono trattati argomenti che interessano il singolo quartiere attinenti le problematiche del territorio, della viabilità, dei rifiuti e dell’inquinamento, dei parcheggi, delle aree verdi, delle manifestazioni culturali e tradizionali-popolari, dei servizi sociali a assistenziali, della scuola e degli asili. Sarà facoltà del Presidente della Commissione acquisire preventivamente il parere della Conferenza dei presidenti dei Comitati di Quartieri.

La documentazione inerente: gli atti del Consiglio Comunale, gli studi commissionati dall’Ente comunale, i piani di intervento sulle strutture pubbliche, le convenzioni con Enti ed Associazioni e quant’altro consentito dalla legge, deve essere messa a disposizione gratuitamente dei Presidenti dei Comitati di Quartiere su richiesta scritta e motivata in carta semplice relativa al singolo quartiere.

I Comitati di Quartiere trasmettono gli inviti delle Assemblee e degli incontri aperti con i cittadini all’ufficio per i rapporti con i Comitati presso l’Amministrazione comunale al quale compete la divulgazione a mezzo affissione in bacheca.

 ART.8

Nella elezione del Comitato di Quartiere, i candidati dovranno essere almeno 1/3 eccedente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART.9

NORMA FINALE

I Comitati di quartiere dovranno improntare la propria attività allo spirito e nel rispetto delle disposizioni contenute nello statuto dei comitati di quartiere approvato con delibera consiliare n.88/98 e nel presente regolamento.

Ove il comitato di quartiere violi le suddette disposizioni o operi in difformità, perderà i benefici e le prerogative previsti dai suddetti atti.

La contestazione delle violazioni è istituita dall’ufficio per i rapporti con i comitati di quartiere di cui all’art.6 che precede, direttamente o su sollecitazione della Conferenza dei Presidenti.

Torna inizio

spazio.gif (41 byte)
         
 

cerca nel sito