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REGOLAMENTO  PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Deliberazione del C.C. n. 17 del 28.02.2000

Art.1

Il comune di san benedetto del Tronto, in attuazione della legge 08.06.1990 n.142 “Ordinamento delle Autonomie Locali”, della legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti” e dall’art.22 dello Statuto Comunale, al fine di conoscere, sostenere e valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il “Registro comunale delle libere forme associative” di seguito denominato Registro.

Art.2

Il registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:

a- socio-assistenziale;
b- culturale;
c- sportiva;
d- ambientale;
e- ricreativa;
f- associazionismo tra appartenenti ed armi varie;

Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica:

I Comitati di Quartiere, così come individuati e qualificati, potranno iscriversi nella sessione “culturale”, ferme restando le loro peculiarità nonché quanto in altre delibere e regolamenti.

  Art.3

Il Registro è tenuto dall’Ufficio della Presidenza del consiglio che si avvarrà, sentito il parere dell’organismo di partecipazione della commissioni consiliari, con i seguenti compiti:

-  valutazione delle domande di iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione con comunicazione dell’esito a mezzo raccomandata A/R;

-  revisione triennale degli iscritti;

-  cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertato delle condizioni di ammissione da comunicarsi con lettera A/R, ma con effetto ex tunc. Contro il diniego di iscrizione o la cancellazione, la libera forma associativa potrà presentare ricorso al Sindaco e la Giunta Municipale deciderà motivatamente entro 30 giorni.

  Art.4

La libera forma associativa ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Registro ogni e qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione:

  Art.5

I requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro sono:

a) elegibilità delle cariche,
b) volontarietà dell’adesione e del recesso dei soci, fatta eccezione per i Comitati di Quartiere;
c) assenza di fini di lucro e qualifica di ente non commerciale ai sensi della legge vigente.
d) Pubblicità degli atti e dei registri ove tenuti obbligatoriamente e volontariamente dalle libere forme associative.
e) Attività svolta da almeno due anni nel territori comunale.

Per l’iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta libera, a firma del legale rappresentane, su modulo predisposto dal Comune nella quale dovranno risultare:

aa) la denominazione, l’indirizzo, l’eventuale sigla ed il codice fiscale dell’organizzazione,
bb) il rappresentante legale ed un eventuale referente locale;
cc) l’assenza dei fini di lucro, l’oggetto e le finalità sociali;
dd) l’anno di inizio attività nel territorio comunale;
ee) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
ff)  le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere con il Comune;
gg) la sezione tematica in cui chiede l’inserimento.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

-  una relazione, datata e firmata, sull’attività svolta;
-  l’atto costitutivo e lo statuto da cui dovranno risultare espressamente lo scopo e l’assenza di fini di lucro.
-  Non possono essere iscritti al Registro gli Ordini Professionali, le forme organizzative ed associative di diretta promanazione dell’Amministrazione comunale o altri Enti o amministrazioni pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria.
 

Art.6

L’iscrizione nel registro può consentire alle libere forme associative di beneficiare del patrocinio comunale, dei contributi, dei locai – spazi – attrezzature – e strutture comunali, nonché di stipulare convenzioni, il tutto nel rispetto dei regolamenti specifici vigenti. Nelle relative domande, la libera forma associativa dovrà dichiarare la posizione nel registro ed il perdurare dei requisiti di iscrizione.

  Art.7

L’iscrizione nel Registro consente alle libere forme associative di iscriversi nell’Organismo di Partecipazione di cui all’art.23 dello Statuto Comunale.  

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