REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Deliberazione del C.C. n. 17
del 28.02.2000
Art.1
Il comune di san benedetto del Tronto, in attuazione
della legge 08.06.1990 n.142 “Ordinamento delle Autonomie Locali”, della
legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti” e dall’art.22 dello Statuto Comunale, al
fine di conoscere, sostenere e valorizzare le libere forme associative mediante
la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività,
istituisce il “Registro comunale delle libere forme associative” di seguito
denominato Registro.
Art.2
Il
registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
a-
socio-assistenziale;
b- culturale;
c- sportiva;
d- ambientale;
e- ricreativa;
f- associazionismo
tra appartenenti ed armi varie;
Ogni
libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica:
I
Comitati di Quartiere, così come individuati e qualificati, potranno iscriversi
nella sessione “culturale”, ferme restando le loro peculiarità nonché
quanto in altre delibere e regolamenti.
Art.3
Il Registro è tenuto dall’Ufficio della Presidenza
del consiglio che si avvarrà, sentito il parere dell’organismo di
partecipazione della commissioni consiliari, con i seguenti compiti:
- valutazione
delle domande di iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione con
comunicazione dell’esito a mezzo raccomandata A/R;
- revisione
triennale degli iscritti;
- cancellazione
dal Registro nei casi di perdita accertato delle condizioni di ammissione da
comunicarsi con lettera A/R, ma con effetto ex tunc. Contro il diniego di
iscrizione o la cancellazione, la libera forma associativa potrà presentare
ricorso al Sindaco e la Giunta Municipale deciderà motivatamente entro 30
giorni.
Art.4
La
libera forma associativa ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Registro
ogni e qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione:
Art.5
I
requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro sono:
a) elegibilità
delle cariche,
b) volontarietà
dell’adesione e del recesso dei soci, fatta eccezione per i Comitati di
Quartiere;
c) assenza
di fini di lucro e qualifica di ente non commerciale ai sensi della legge
vigente.
d) Pubblicità
degli atti e dei registri ove tenuti obbligatoriamente e volontariamente dalle
libere forme associative.
e) Attività
svolta da almeno due anni nel territori comunale.
Per
l’iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta
libera, a firma del legale rappresentane, su modulo predisposto dal Comune nella
quale dovranno risultare:
aa) la denominazione, l’indirizzo, l’eventuale
sigla ed il codice fiscale dell’organizzazione,
bb) il rappresentante legale ed un eventuale referente locale;
cc) l’assenza dei fini di lucro, l’oggetto e le finalità sociali;
dd) l’anno di inizio attività nel territorio comunale;
ee) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
ff) le
eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere con il
Comune;
gg) la
sezione tematica in cui chiede l’inserimento.
Alla
dichiarazione dovranno essere allegati:
- una
relazione, datata e firmata, sull’attività svolta;
- l’atto
costitutivo e lo statuto da cui dovranno risultare espressamente lo scopo e
l’assenza di fini di lucro.
- Non
possono essere iscritti al Registro gli Ordini Professionali, le forme
organizzative ed associative di diretta promanazione dell’Amministrazione
comunale o altri Enti o amministrazioni pubbliche, i sindacati, i partiti, le
organizzazioni di categoria.
Art.6
L’iscrizione nel registro può consentire alle libere
forme associative di beneficiare del patrocinio comunale, dei contributi, dei
locai – spazi – attrezzature – e strutture comunali, nonché di stipulare
convenzioni, il tutto nel rispetto dei regolamenti specifici vigenti. Nelle
relative domande, la libera forma associativa dovrà dichiarare la posizione nel
registro ed il perdurare dei requisiti di iscrizione.
Art.7
L’iscrizione
nel Registro consente alle libere forme associative di iscriversi
nell’Organismo di Partecipazione di cui all’art.23 dello Statuto Comunale.
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